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Il processo di richiesta della cessione del quinto

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ll processo di richiesta della cessione del quinto può essere piuttosto lungo. In primo luogo richiede la presentazione di una documentazione piuttosto corposa e spesso di non facilissima reperibilità: oltre alla documentazione richiesta per la concessione di credito al consumo (documento di identità e codice fiscale), è necessario presentare la busta paga o il cedolino della pensione (in caso si sia pensionati), ed il certificato di stipendio o la comunicazione di quota cedibile in caso si sia pensionati (il certificato di stipendio può essere molto complesso da ottenere, trattandosi di un documento non standard che deve essere richiesto al datore di lavoro).

È poi necessario compilare e firmare la documentazione precontrattuale, l’IEBCC (Informazioni Europee di Base sul Credito al Consumo) o SECCI (Standard European Consumer Credit Information), la contrattualistica del finanziamento ed anche le informazioni precontrattuali della copertura assicurativa, oltre alla proposta assicurativa, senza dimenticare che la compagnia assicurativa potrebbe richiedere un rapporto di visita medica che deve essere richiesto al medico curante.

La normativa sulla Cessione del Quinto

Per poter poi procedere all’erogazione, la finanziaria provvede alla richiesta della copertura assicurativa alla compagnia ed alla notifica del contratto al datore di lavoro (amministrazione terza ceduta) e, se presente, anche al fondo pensione presso cui si accantona il TFR. Il finanziamento non viene erogato fino all’emissione della polizza da parte della compagnia ed al rilascio dell’atto di benestare da parte dell’amministrazione. In caso si provveda al rinnovo di una cessione del quinto o delega di pagamento preesistente, il processo si complica ulteriormente, e conseguentemente si allungano i tempi: in questi casi è infatti necessario estinguere la cessione preesistente ed è pertanto necessario chiedere alla finanziaria che viene estinta il rilascio del conteggio estintivo del debito residuo: nonostante per legge il conteggio vada rilasciato entro 10 giorni dalla richiesta, spesso i tempi si allungano perché le finanziarie estinte oppongono resistenza, sollevando vizi formali e tentando di convincere il cedente a rinnovare con loro stesse.